tag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post7576394337766664166..comments2022-04-01T14:53:34.871+02:00Comments on SNAG LUCCA: LEGGE 26 OTTOBRE 2016 N. 198Unknownnoreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-21516184282915473692017-03-18T15:54:50.612+01:002017-03-18T15:54:50.612+01:00Salve, approfitto della vostra disponibilità per c...Salve, approfitto della vostra disponibilità per chiedervi se anche le pubblicazioni estere distribuite in Italia devono possedere i requisiti di Legge (a parte la registrazione presso il Tribunale) per essere considerate "regolari". Grazie:-)Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16183127450436314460noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-80870366296579253062017-03-18T15:32:34.314+01:002017-03-18T15:32:34.314+01:00Una precisazione al riguardo della registrazione d...Una precisazione al riguardo della registrazione della testata presso il Tribunale.<br />L’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.<br />Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.”<br />Fonte: http://www.comprovcomunicazioni-bz.org/it/cosa-facciamo/faq-roc.aspAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16183127450436314460noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-63029299463097198792017-02-06T12:18:38.804+01:002017-02-06T12:18:38.804+01:00Grazie.-)Grazie.-)Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16183127450436314460noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-27447224173595439252017-02-06T11:45:19.523+01:002017-02-06T11:45:19.523+01:00Questa è la risposta dell'avvocato:
la legge s...Questa è la risposta dell'avvocato:<br />la legge si riferisce al termine “pubblicazione” senza specificare se trattasi di compiega, di abbinamento o di prodotto singolarmente venduto. Quindi sì, se non è regolare può essere restituitoLucio Toffettihttps://www.blogger.com/profile/09362782332816251575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-78360249020243406202017-02-02T17:41:46.103+01:002017-02-02T17:41:46.103+01:00Dimenticavo, complimenti per l'articolo:-)Dimenticavo, complimenti per l'articolo:-)Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16183127450436314460noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-13357379213194314662017-02-02T17:27:44.005+01:002017-02-02T17:27:44.005+01:00Bellissima domanda! Ne hai una di riserva?
Dammi u...Bellissima domanda! Ne hai una di riserva?<br />Dammi un po' di tempo, sento l'avvocatoLucio Toffettihttps://www.blogger.com/profile/09362782332816251575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1284570341305774389.post-51952487510190171652017-02-02T16:51:47.384+01:002017-02-02T16:51:47.384+01:00Salve, avrei un dubbio da sottoporvi. Si tratta de...Salve, avrei un dubbio da sottoporvi. Si tratta dei compieghe. Essi non riportano le indicazioni tali da considerarli "regolari" ma la loro vendita è da effettuare in abbinamento con una pubblicazione, essa sì, "regolare". Sono restituibili? GrazieAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16183127450436314460noreply@blogger.com