Il 1°
gennaio di quest’anno è entrato in vigore l’articolo 8 della legge 26 ottobre
2016 n. 198.
Da tale data
i punti di vendita esclusivi sono
tenuti ad assicurare la parità di trattamento nella vendita esclusivamente alle
pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
L’articolo
precisa dettagliatamente i requisiti delle pubblicazioni regolari:
·
sono quelle che hanno già effettuato la
registrazione presso il tribunale (non è quindi valida l’indicazione “in corso di registrazione al tribunale “);
·
quelle che sono diffuse al pubblico con
periodicità regolare (quotidiano, settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale);
·
quelle che rispettano tutti gli obblighi
previsti dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47;
·
quelle che recano stampati sul prodotto (non regolari etichette adesive o simili) e in
posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
Ovviamente
la data della pubblicazione e la data di prima immissione nel mercato
sono due date distinte.
Nella pubblicazione di cui sopra - regolare – ci sono tutti gli elementi.
Su Sale &Pepe manca la periodicità (mensile) e quindi è irregolare come è irregolare la
seguente per due motivi: manca la data di prima immissione nel mercato e gli
altri dati non sono stampati sul prodotto ma su una etichetta autoadesiva.
La seguente
pubblicazione è assolutamente irregolare: gli unici dati, peraltro apposti con
una etichetta autoadesiva, sono la periodicità e il codice a barre, mancano
ambedue le date prescritte dalla legge.
Più che
perfetta invece quest’ultima dove le date sono addirittura tre: è inserita
anche quella di fine vendita!
Un’ulteriore
precisazione: ho visto pubblicazioni (non ho foto disponibili) con date a mio
avviso non conformi alla legge.
La data di
prima immissione nel mercato deve essere estesa, ad esempio 10 febbraio 2017,
non è sicuramente regolare indicare solo il mese e l’anno (febbraio 2017).
L’altra data
richiesta dalla legge si riferisce alla data della pubblicazione ed è collegata
alla sua periodicità: su un mensile deve essere stampato ad esempio Gennaio
2017, su un bimestrale Gennaio-Febbraio 2017 e così via in base alla periodicità. Non è certamente
consentita l’indicazione di una data priva dell’anno di riferimento (solo
Gennaio, per esempio).
Per quanto
concerne le figurine, le bustine e flowpack contenenti oggetti vari, cartelle
di adesivi, tatuaggi o simili si precisa che:
a)
Le figurine (che hanno un proprio codice a
barre) pur essendo prodotti editoriali, sono destinate a integrare o completare
un album: è quindi solo su quest’ultimo prodotto che devono essere stampati
tutti i dati previsti dalla citata legge n.198/2016
b)
Le altre bustine e flowpack contenenti oggetti
vari, adesivi, tatuaggi e similari devono recare stampati sulle singole bustine e flowpack le indicazioni più volte ricordate (non regolare
l’indicazione apposta sulle sole scatole o cartelle di assemblaggio)
c)
Il distributore locale è solito utilizzare sulla
bolla di consegna l’indicazione FIG. (figurine) anche per prodotti consistenti
in bustine con oggetti vari che peraltro, non essendo destinati a integrare un
album, rientrano nell’ipotesi di cui al punto b.
Che cosa
significa assicurare la parità di trattamento dopo l’entrata in vigore del
suddetto articolo 8?
Vuol dire
che:
1.
Tutte le pubblicazioni (sia regolari sia non
regolari) immesse nel mercato in precedenza (ricopertinate, ridistribuite,
bollinate, stickerate, ecc.) possono essere restituite in resa;
2.
L’edicolante, nel libero esercizio di impresa e secondo
le proprie valutazioni commerciali, può:
2.1.
Mettere in vendita anche le pubblicazioni non
regolari e quelle ricopertinate, ridistribuite, ecc.
2.2.
Rifiutare la consegna o rendere anticipatamente
- anche a distanza di giorni dalla consegna – le pubblicazioni non regolari e
quelle che sono già state immesse nel mercato in precedenza.
Tutto
abbastanza chiaro mi pare.
Ma, a
distanza di un mese dall’entrata in vigore della norma in argomento ho la
sensazione che pochi, pochissimi edicolanti si siano avvalsi della facoltà di
rifiutare e di restituire le pubblicazioni irregolari.
Eppure è uno
strumento di difesa che, se ben utilizzato, può portare a dei giovamenti.
L'intento non è quello di rendere all'impazzata di tutto e di più, ma di spingere
la filiera all'apertura di un tavolo di confronto sulla possibile distinzione
del prodotto editoriale in funzione della sua carta d'identità, della sua
permanenza in edicola e soprattutto delle condizioni economiche di vendita. Se
gli editori vogliono continuare a vendere in edicola prodotti irregolari, se vogliono ancora avvalersi del competente lavoro degli edicolanti,
devono concordare nuove modalità di invio, di pagamento e di resa ma
soprattutto devono aumentare le percentuali degli aggi di questi prodotti.
Continuare a
far entrare in edicola prodotti – anche se forniti in conto deposito – con
sconti che vanno dal 18,77% al 17,48% e che non hanno quei requisiti che, di
fatto, impediscono ridistribuzioni tese unicamente a drenare denaro dal
cassetto degli edicolanti, è sicuramente sinonimo di autocastrazione!
Mi rendo
conto che questo può significare anche perdere qualche vendita, che la gestione
delle rese dei conto deposito necessità di attenzione e controlli più accurati,
do per scontato che quasi sicuramente il distributore locale cercherà di
contrastare le rese dei prodotti irregolari ma se la categoria dei giornalai
vuole almeno sopravvivere DEVE FARE qualcosa.
L’art. 8 dà la possibilità di farlo.