Alcuni rivenditori di giornali hanno ricevuto dalla Martini
Dumas spa la lettera sotto riprodotta:
A chi ha preso appuntamento e si è recato in quel di
Migliarino Pisano, è stato sottoposto un contratto il cui testo è visibile cliccando qui
Vediamo nel dettaglio alcuni punti.
Art. 1 –
Obblighi del Distributore Locale.
Nel primo
paragrafo l’unico obbligo a carico del DL è quello di effettuare l’attività di
distribuzione di prodotti editoriali provvedendo in particolare al trasporto
dei prodotti e al ritiro delle copie invendute.
Cinque
righe, un solo obbligo, senza peraltro indicare chiaramente che il trasporto e
il ritiro resa dev’essere “franco punto vendita”.
Un solo
obbligo, dicevo, mentre il vigente Accordo Nazionale ne prevede ben 16 e tutti
di fondamentale importanza per i rivenditori di giornali.
Chi vuole
rinfrescarsi la memoria può rileggersi l’art. 10 dell’Accordo Nazionale.
Nel secondo
paragrafo ecco l’altro obbligo del DL: quello di mettere “a disposizione” della
rivendita un software denominato “ i2Edicola” finalizzato alla prestazione di
alcuni servizi che vanno dal ricevimento delle bolle in anticipo al passaggio
delle vendite con codice a barre, servizi che certamente sono di fondamentale
importanza per una rivendita con 300/400 euro di fatturato settimanale!
Oddio, mi stava
sfuggendo un altro obbligo del DL e cioè la messa a disposizione “senza alcun
onere aggiuntivo” (ma come sono carini e gentili) le seguenti implementazioni
del software, peraltro ancora non disponibili:
·
Analisi annuale con confronto esercizio precedente
·
Analisi di marketing per tipologia di prodotto e
andamento delle vendite
·
Analisi vendite giornaliere
Direi che
questi dati sono effettivamente la panacea contro tutti i mali delle edicole e
in particolare per quelle definite “antieconomiche” dal DL.
Per inciso,
una persona esperta di informatica mi ha detto che non si tratterebbe di
“software” ma di una piattaforma con accesso tramite password.
Art. 2 -
Obblighi della rivendita.
Sono
riportati quasi letteralmente tutti i compiti attribuiti al rivenditore dal
ricordato art. 10 dell’Accordo Nazionale però non è indicato il diritto a
restituire eventuali copie dimenticate ma non credo che la cosa sia voluta (a
volte racconto bugie).
Art. 3 –
Pagamenti forniture e termine per contestazioni.
Niente da
dire se non che in caso di ritardato pagamento sono previsti interessi di mora:
chissà se gli stessi interessi di mora saranno corrisposti al rivenditore nel
caso di un mancato accredito di una resa regolarmente effettuata.
Lo stesso
discorso può essere fatto sul termine per le contestazioni. A pena di decadenza
le contestazioni devono essere fatte entro sette giorni dalla consegna
dell’estratto conto ma nessun termine è stabilito per un riscontro da parte del
DL.
Art. 4 –
Compensi.
Il compenso
di cui si parla nell’articolo è quello che il rivenditore si obbliga a
corrispondere per “i servizi meglio descritti all’articolo 1, secondo
capoverso” e cioè il software denominato i2Edicola. Tale compenso può essere
anche di 120,00 euro mensili (oltre l’IVA), lo paghi anche se chiudi per ferie
ed è soggetto a revisione annuale. Quindi una rivendita con un fatturato di
300/400 euro settimanali non solo dovrà versare al DL un compenso annuale di
1.756,80 euro per un servizio che non porterà sicuramente alcun beneficio ma
dovrà anche, se vuole almeno utilizzarlo, acquistare un computer e un lettore
ottico.
Quanto
incide il costo di questi favolosi servizi? In un mese non basta la vendita di
540 (cinquecentoquaranta) quotidiani.
Art. 5 –
Garanzie.
In alcune
versioni del contratto questo articolo non è presente ma sicuramente per
errore: impossibile che il DL rinunci alle fideiussioni.
La
fideiussione pretesa è bancaria a prima richiesta; l’importo si aggira intorno
a quattro volte quello delle forniture (attenzione, delle forniture non del
venduto).
Art. 6 –
Sospensione delle forniture.
La
sospensione delle forniture può essere fatta, senza alcun preavviso (e questo in aperto contrasto con
quanto stabilito dall’art. 10 del vigente Accordo Nazionale), in caso di
mancato o ritardato pagamento anche di un solo estratto conto . Ma non
basta, l’eventuale riattivazione delle forniture è rimessa all’insindacabile
giudizio della Martini Dumas spa. Ovvero, come disse il Marchese del Grillo: "Io
sò io, e vvoi nun zete un cazzo".
Mi pare che
non ci sia molto da aggiungere.
Com’è noto
il fatto è stato portato a conoscenza della Federazione Italiana Editori Giornali,
dei principali Gruppi Editoriali, dei Distributori Nazionali, del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Non sono in grado di dire se qualcuno fornirà una
risposta alla segnalazione. So di certo, però, che almeno un rivenditore ha
dato formale incarico ai legali dello SNAG per denunciare la Martini Dumas spa.
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