Lo SNAG TOSCANA con lettera in data 21 settembre 2012 (clicca qui) smentisce le asserzioni contenute in una circolare del coordinamento regionale Fenagi-Confesercenti in merito a modifiche che la Regione Toscana intende apportare al Codice del Commercio per quanto riguarda la vendita della stampa quotidiana e periodica.
Mi pare che il comportamento della coordinatrice regionale del Fenagi sia veramente riprovevole e non meriti commenti (dovrei ricorrere a un linguaggio scurrile).
mercoledì 26 settembre 2012
lunedì 24 settembre 2012
TORNANO LE AGITAZIONI
Il Governo non risponde alle sollecitazioni e le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali rispolverano lo stato di agitazione sospeso a dicembre 2011 (clicca qui)
INCONTRO CON LA FIEG
Il 19 settembre 2012 sono ripresi gli incontri tra la FIEG e le Organizzazioni Sindacali dei rivenditori di giornali.
Questa la sintesi dell'incontro (clicca qui)
Questa la sintesi dell'incontro (clicca qui)
BEVANDE PRECONFEZIONATE E PREIMBOTTIGLIATE
La Regione Toscana ha recentemente risposto a un quesito
avanzato dallo SNAG Regionale in merito alla possibilità di vendere, negli
esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, bevande preconfezionate
e preimbottigliate ed, in particolare, bibite in lattina, tetrapak o
bottiglietta.
Come si evince dalla risposta (clicca qui) la Regione ritiene che la
vendita di tali prodotti, qualora non rivesta carattere di prevalenza, possa
essere effettuata anche nei punti di vendita esclusivi e non esclusivi senza il
possesso dei requisiti professionali, fermo restando il rispetto delle norme
igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate.
Ovviamente la vendita dei prodotti di cui sopra è soggetta
al rilascio di scontrino fiscale.
martedì 24 luglio 2012
I FURBETTI DELLO SCONTO
Ho costatato
che in questi ultimi due mesi sono aumentati in misura esponenziale i prodotti
forniti in conto deposito con una giacenza prevista in edicola superiore ai
sessanta giorni e che hanno uno sconto lordo del 19 per cento sul prezzo di
vendita.
Ricordo che
l’articolo 13 del vigente Accordo Nazionale stabilisce che i prodotti con
periodicità uguale o superiore al bimestrale (quindi trimestrali,
quadrimestrali, semestrali e numeri unici) devono essere comunque richiamati in
resa entro il sessantesimo giorno dalla data di distribuzione.
Sono
previste eccezioni solo per il prodotto che fa riferimento a servizi pubblici
(es. orari ferroviari), per le figurine (se da incollare in un album di
raccolta) e le carte da collezione. Sulle figurine deve però essere corrisposto
lo sconto del 24 per cento mentre sulle carte da collezione quello del 29 per
cento.
Da ciò si
deduce che i prodotti forniti con lo sconto del 19 per cento, indipendentemente
dalla fuorviante indicazione nel titolo come FIG., BLIST. o altro, non hanno
alcun diritto a rimanere in edicola per un periodo superiore ai sessanta giorni
e il rivenditore non deve assolutamente tener conto di diverse indicazioni né del
distributore né dell’editore.
Quando
ricevete tali prodotti valutate bene se non sia il caso di usufruire immediatamente
delle possibilità previste dall’art.39 altrimenti cercate in edicola il posto
più “adatto” dove metterli ricordandovi però di andare a cercarli per la resa
subito dopo il sessantesimo giorno dalla data di distribuzione.
Questi elencati sotto sono gli ultimi arrivi di prodotti “furbetti”
(sconto 19 per cento e permanenza anche fino a 180 giorni):
|
TITOLO
|
SOTTOTITOLO
|
NUMERO
|
DATA
DISTR.
|
|
BAG CASA DI TOPOLINO
|
TOPSB
|
2011
|
12-giu-12
|
|
FIG.WOMEN'S FITN.COM
|
MAGIKI
|
20006
|
21-giu-12
|
|
FLOWP.SNAP WATCH 201
|
SNAPON1
|
20111
|
15-giu-12
|
|
MARIE CLAIRE MAISON
|
+ MC TRAVEL 13
|
20008
|
26-giu-12
|
|
PSYCHOLOGIES MAGAZIN
|
20006
|
9-giu-12
|
|
|
SUPERP.FASHION ME BO
|
FASSP
|
20039
|
6-lug-12
|
|
SUPERP.INVIZIMALS SH
|
INVSP
|
20032
|
6-lug-12
|
|
VALIG.MAGNETIC GOAL
|
MAGGV
|
20012
|
29-giu-12
|
|
FIG.BATTLE SPIRITS C
|
BSC3B
|
20022
|
12-lug-12
|
|
MAZZO BATT.SPIRTS CA
|
BSC3M
|
20022
|
12-lug-12
|
|
MINIBOX SECCHIO BELL
|
SECB
|
20001
|
12-lug-12
|
|
BLIST.OROLOGIO MULTI
|
ORBAR
|
20001
|
14-lug-12
|
|
SHOPP.2012 CUBOLOTTI
|
CUBS12
|
20115
|
18-lug-12
|
Cercherò di aggiornare periodicamente l’elenco.
domenica 8 luglio 2012
CONSIDERAZIONI PERSONALI
Torno un
attimo sull’art. 39.
Ho il
diritto di restituire anticipatamente delle pubblicazioni per diminuire
l’importo dell’estratto conto.
Bene.
L’edicola è invasa da prodotto invendibile: quale scegliere?
Innanzitutto
quello che viene addebitato immediatamente, ma è sempre tanta roba. Allora do la precedenza a quello fornito in misura super esagerata, ma è necessario
aggiungere ancora qualche altro criterio. La scelta deve valutare anche quanto
mi può rendere l’eventuale vendita di una pubblicazione quindi un occhio al
prezzo (quanto mi rimane su un prezzo di copertina di 0,50?) e l’altro occhio
sullo sconto. Sembra che pochi siano attenti a questo aspetto: in edicola ci
sono un’infinità di pubblicazioni che sembrano l’una un clone dell’altra
eppure può capitare che abbiano una
scontistica differente.
Nella bolla
di consegna, dopo il prezzo netto compaiono, di regola, tre lettere ed è la
seconda lettera da tenere d’occhio: A significa 19% di sconto, B vuol dire 24%,
C sta per 29%.
Quindi se ho
difficoltà a pagare l’estratto conto e devo scegliere tra due testate meglio
inserire in resa pubblicazioni con sconto al 19% per due motivi: il primo che
l’importo da calcolare in resa (a parità di prezzo) è maggiore, il secondo che
potrò poi tentare la vendita della testata rimasta che mi darà un utile più
alto.
Allo stesso
modo conviene operare per le segnalazioni di forniture esuberanti di pubblicazioni
in conto deposito. Anche in questo caso c’è abbondanza di prodotti simili se
non uguali per cui meglio chiedere la diminuzione (e quindi il richiamo in
resa) di quelli contraddistinti da quella maledetta lettera A.
Se proprio
non ve la sentite di far valere i vostri diritti o se non avete necessità di
eliminare la “fuffa”, almeno favorite la vendita di quei prodotti che hanno uno
sconto maggiore. Lapalissiano, no?
lunedì 2 luglio 2012
QUESTO BENEDETTO ART. 39
Il 18 giugno
si è tenuta un’assemblea dei rivenditori di giornali e agli intervenuti il Vice
Presidente Nazionale Andrea Innocenti ha ampiamente illustrato la nuova
normativa introdotta dall’art. 39 del D.L. n. 1 del 20 gennaio 2012, convertito
in Legge n. 27 del 24 marzo 2012.
Ricordando
che le nuove norme non hanno modificato il regime autorizzatorio e di
pianificazione previsto dal Decreto Legislativo n. 170/2001, è necessario
evidenziare che l’art. 39 ha cambiato sostanzialmente alcune regole del
rapporto con i distributori locali riconoscendo agli edicolanti diritti e
facoltà di notevole importanza che possiamo così sintetizzare:
1)
Con la possibilità di rendere, in compensazione,
i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni
finanziarie è consentita, in pratica, la resa anticipata delle
pubblicazioni fornite con pagamento immediato da eseguire possibilmente utilizzando
un modello conforme a quello pubblicato a pagina 8 del numero 3 di Azienda
Edicola (questo per facilitare i controlli).
2)
L’edicolante potrà defalcare il valore delle
pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile: ciò significa che qualora
tale valore non sia riportato nell’estratto conto lo stesso potrà essere
sottratto dall’importo dell’estratto conto medesimo.
3)
Ad avviso dello SNAG Nazionale, anche se non
previsto espressamente, la resa anticipata dovrà essere esercitata tenendo
conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza
imprenditoriale. Sicuramente nessun edicolante ha interesse a una massiccia
restituzione anticipata delle pubblicazioni ricevute poiché rischierebbe di non
aver niente da vendere ma, a mio modesto parere, non può nemmeno essere
totalmente vincolato (lui soltanto) a un principio inosservato da editori, da
distributori nazionali e locali, dalla grande distribuzione, dai punti di
vendita non esclusivi. Trattenere in edicola almeno una copia di una
pubblicazione è certamente conveniente ma non lo è se quel prodotto è un ricopertinato,
un ribollinato, un ridistribuito, insomma se è uno sporco sistema per drenare
contanti. Ritengo quindi che la restituzione immediata di tali prodotti sia
consentita anche perché hanno già usufruito della parità di trattamento al
momento della prima uscita e quel principio non è immortale!
4)
Altra norma importante e utile è quella riguardante
la facoltà dell’edicolante di contestare al distributore locale sia le carenze
sia gli eccessi di fornitura rispetto alla domanda di mercato che
costituiscono, qualora non giustificate, pratica commerciale scorretta
(utilizzare possibilmente il modello a pagina 9 del citato Azienda Edicola). Sempre
a mio parere, sarà difficile ottenere un adeguamento delle forniture in difetto
poiché il distributore locale potrà giustificarsi adducendo (in alcuni casi
correttamente) una carenza d’invio da parte dell’editore. Diversamente non ci
sono scusanti per gli eccessi di fornitura: i prodotti in eccesso devono essere
richiamati in resa entro cinque giorni dalla segnalazione.
5)
Tra i prodotti ricevuti in eccesso rispetto alle
esigenze del punto di vendita, rientrano anche quelli in cui la fornitura è
limitata a una sola copia solitamente invenduta nelle precedenti uscite nonché quelli
forniti in conto deposito sempre se l’invio è superiore alle statistiche di
vendita. In quest’ultima ipotesi l’accredito sarà effettuato per numero di
copie e non per valore poiché trattasi di prodotto non pagato.
6)
Qualsiasi problema con il distributore locale in
merito alle facoltà di cui sopra dovrà essere segnalato immediatamente a questo
Sindacato.
7)
Raccomandiamo a tutti gli edicolanti di non
stipulare e sottoscrivere alcun tipo di accordo o contratto col distributore
locale poiché potrebbero contenere condizioni peggiorative rispetto a quanto
garantito dall’art. 39.
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