domenica 25 gennaio 2015

AMICI CUCCIOLOTTI 2015

Sabato 3 gennaio 2015 ho inviato alla Pizzardi Editore S.p.A. la seguente email:

In data 2 gennaio 2015, la locale agenzia di distribuzione ha veicolato alle rivendite di giornali gli album e le figurine in oggetto indicando, sulle bolle di consegna, il presunto richiamo in resa alla data del 31 ottobre 2015 ben oltre, quindi, il termine di giacenza previsto, per tali prodotti, dal vigente Accordo Nazionale.
Poiché anche nel decorso anno gli album e le figurine Amici Cucciolotti 2014 sono stati richiamati in resa dopo 306 giorni dalla data della prima fornitura, si può ragionevolmente affermare che codesta Società non abbia alcuna intenzione di rispettare il regolare termine di giacenza che, com’è noto, è fissato in sei mesi dalla data di consegna.
Premesso quanto sopra, si anticipa fin d’ora che lo scrivente, alla regolare scadenza del termine di cui sopra (e cioè al 1° luglio 2015) inviterà tutte le rivendite associate a restituire – anche in caso di mancato richiamo in resa – i prodotti in argomento.
Naturalmente, qualora codesta Azienda volesse avvalersi di un maggiore periodo di permanenza in edicola, rimaniamo a disposizione per concordare modalità e condizioni economiche diverse da quelle attuali.
Distinti saluti

Ovviamente, almeno fino ad oggi, nessuna risposta.
Il fatto che i prodotti di cui parliamo abbiano vendite considerevoli non significa che l’editore possa imporre permanenze “bibliche” perché se è vero che gli edicolanti guadagnano qualcosina è altrettanto vero che guadagna anche, e soprattutto, l’editore.
Non mi pareva di aver chiesto la luna, ma solo di parlare, di capire se, in cambio di una permanenza più lunga, poteva esserci un qualche beneficio per la categoria dei giornalai.
Mi sono illuso; gli editori continuano a ignorare gli edicolanti: sono solamente dei “paria “ la cui traduzione corretta, secondo Wikipedia, non è intoccabili ma oppressi. Condivido pienamente.


mercoledì 17 dicembre 2014

E' L'ORA DI DIRE BASTA!

Con sempre più frequenza arrivano in edicola prodotti di vario genere che di editoriale hanno poco o niente se non una presunta registrazione al Tribunale.
Generalmente sono forniti in conto deposito e con una percentuale di sconto del 24 per cento sul prezzo di vendita defiscalizzato.
Alcuni di questi prodotti (ultimamente sono in aumento) sono invece consegnati con uno sconto del 19 per cento sul prezzo di vendita defiscalizzato e con una permanenza prevista notevolmente superiore ai 60 giorni stabiliti dal vigente Accordo Nazionale.
Credete che si tratti di un errore? No, gli editori di questa merce sono semplicemente dei “furbetti”: il 5 per cento sottratto alla rete di vendita finisce nelle loro tasche! E non sono spiccioli…..
Questo non è assolutamente tollerabile. Non è, però, possibile denunciare il fatto all’Organo di Conciliazione e Garanzia perché i “furbetti” non sono iscritti alla F.I.E.G. per cui l’unico metodo efficace per colpirli sarebbe quello di non vendere i loro prodotti.
La parità di trattamento prevista dalle vigenti disposizioni di legge ci costringe, però, a ricevere e mettere in vendita tutto quello che riceviamo dagli editori, iscritti o no alla F.I.E.G. e quindi non è possibile restituire immediatamente i prodotti in argomento perché forniti in conto deposito.
Considerato, però, che è del tutto impossibile assicurare un’adeguata esposizione all’immensa marea dei prodotti che riceviamo, può anche capitare che certa merce finisca, per esempio, sotto il banco o nel retrobottega, che mi dimentichi momentaneamente di averla, ecc.
Inoltre, poiché i prodotti F.I.E.G. forniti in conto deposito con lo sconto del 19 per cento sono richiamati in resa entro il termine di 60 giorni dalla consegna è ovvio che, proprio per rispettare la parità di trattamento, posso (ma dovrei dire “devo”) restituire, nello stesso termine, un prodotto analogo non F.I.E.G.
Quali sono allora questi prodotti di cui parlo?
Attualmente in edicola sono presenti:
titolo
numero
Data distribuzione
Data scadenza
BARBANERA ALMANACCO  
40004
15-nov-14
14-gen-15
BARBAPAPA' MAG.PENNA    
40003
1-nov-14
31-dic-14
BARBAPAPA' VAL.NATAL     
50002
9-dic-14
7-feb-15
CART.K.KIMB.ATTACCA   
40009
26-nov-14
25-gen-15
CART.K.KIMB.MUSIC RO  
40004
16-ott-14
15-dic-14
CRAZY SURPRISE GIRLS  
40002
9-ott-14
8-dic-14
EDISMILE              
40001
20-nov-14
19-gen-15
FLOWP.HALLOWEEN MAXI  
40019
23-ott-14
22-dic-14
FLOWP.MAXI 2014 NATA  
40020
4-dic-14
2-feb-15
FLOWP.MINERAX         
40015
13-nov-14
12-gen-15
FROZEN CASA STIKKY L  
40002
13-nov-14
12-gen-15
FROZEN DISNEY TAPPET  
40005
2-ott-14
1-dic-14
GOLDEN MAGAZINE ROMA  
40001
28-ott-14
27-dic-14
GP SURPRISE VIOLETTA  
40002
19-nov-14
18-gen-15
HORROR SORPR.BOY      
40005
3-ott-14
2-dic-14
MAGIC BUBBLE          
40004
11-dic-14
9-feb-15
POCKET BOX DISNEY      
40003
22-ott-14
21-dic-14
STAR MAGAZINE INTER   
40050
28-ott-14
27-dic-14
STARTP.DISNEY PRINC.  
40001
25-nov-14
24-gen-15
STARTP.MY LITTLE PON  
40001
25-nov-14
24-gen-15


Tutti rigorosamente al 19 per cento e tutti con una presunta (ma molto, molto probabile) permanenza in edicola ben superiore ai 60 giorni.

Sono previsti aggiornamenti.

sabato 22 novembre 2014

ACCORDO SNAG - BANCA POPOLARE DI VICENZA

Da segnalare la circolare con la quale lo SNAG Nazionale rende note le condizioni particolarmente vantaggiose che la Banca Popolare di Vicenza riserva agli associati SNAG. Veramente interessanti quelle per il POS e per la fideiussione (clicca qui)
Gli interessati possono verificare dove sia ubicata la filiale più vicina cliccando qui

giovedì 13 novembre 2014

SCIOPERO DELLE EDICOLE?

Il Sinagi ha programmato otto giorni di sciopero per protestare contro la mancata disponibilità del Governo a riconfermare la validità del decreto legislativo 170/2001 che causerebbe una completa liberalizzazione della rete di vendita.
Pur non sottovalutando il problema, ritengo che tutti i rivenditori di giornali dovrebbero leggere attentamente il comunicato del Presidente Nazionale dello SNAG (clicca qui)
Sono tre pagine piene di puntualizzazioni e precisazioni difficilmente contestabili e, quindi, pienamente condivisibili.

martedì 5 agosto 2014

AMEN

Anche se la morte delle edicole era preannunciata da tempo qualcuno continuava a non crederci perché erano previste tavole più o meno rotonde ed incontri più o meno proficui con il Governo.
Adesso a spazzare le ultime speranze c’ha pensato l’Antitrust (clicca qui)  : niente distanze minime, niente programmazione, niente di niente. I giornali? Merce comune, come una penna biro o un rotolo di carta igienica, niente di diverso da un paio di calzini o da un paio di ciabatte.
E (i pochi, in verità) Enti Locali che ancora non sono consapevoli di questa libertà sono invitati a metterla immediatamente in atto.
Poco interessa all’Autorità garante della concorrenza e del mercato se le edicole sono già moribonde, se il prezzo dei giornali è fissato dall’editore, se la sperimentazione aveva già dimostrato l’inutilità di incontrollati aumenti dei punti di vendita.
Poco interessa alla medesima Autorità che i distributori locali operino in regime di monopolio e che impongano ai rivenditori pesanti balzelli per continuare a lavorare.
Poco interessa se il giornalaio non può scegliere né il fornitore né la “merce” che gli viene fornita.

Tutti liberi. Meno i giornalai. Amen.

mercoledì 30 luglio 2014

PESI E MISURE DIVERSE

Com’è noto, il nostro distributore locale ha interrotto la fornitura di giornali ad alcune edicole perché, a suo dire, antieconomiche.
E’ di questi giorni la notizia che il medesimo DL (contrariamente a quanto fatto finora) ha prontamente attivato la fornitura di giornali a un punto vendita non esclusivo – un bar/tabacchi sito in Lucca, Via Pisana – malgrado lo stesso disti 300 metri dalla rivendita di Viale Puccini, 300 metri dalla rivendita di Via San Donato, 400 metri dalla rivendita di Viale Luporini e 800 metri da altra rivendita sulla Via Pisana.
Si sussurra che il nuovo punto vendita non esclusivo corrisponda al DL un consistente contributo (per spese di trasporto? di gestione?  di … non so che) per cui non ha importanza se il rapporto sarà antieconomico; al distributore interessa solo incamerare il balzello a fronte di costi, vista l’ubicazione del p.v., praticamente inesistenti.
Questo, per i pochi che non l’hanno ancora capito, significa che l’asserita antieconomicità delle rivendite sospese è soltanto una forzatura per costringerle al pagamento di costi non dovuti.

Tutto ciò grazie a un Parlamento e a un Governo che non decidono, a una FIEG da tempo evanescente e rammollita, a Editori sideralmente lontani dalle edicole, al regime di monopolio in cui operano i distributori locali.

domenica 20 luglio 2014

VI PREGO, NON FIRMATE!

Alcuni rivenditori di giornali hanno ricevuto dalla Martini Dumas spa la lettera sotto riprodotta:


A chi ha preso appuntamento e si è recato in quel di Migliarino Pisano, è stato sottoposto un contratto il cui testo è visibile cliccando qui 
Vediamo nel dettaglio alcuni punti.
Art. 1 – Obblighi del Distributore Locale.
Nel primo paragrafo l’unico obbligo a carico del DL è quello di effettuare l’attività di distribuzione di prodotti editoriali provvedendo in particolare al trasporto dei prodotti e al ritiro delle copie invendute.
Cinque righe, un solo obbligo, senza peraltro indicare chiaramente che il trasporto e il ritiro resa dev’essere “franco punto vendita”.
Un solo obbligo, dicevo, mentre il vigente Accordo Nazionale ne prevede ben 16 e tutti di fondamentale importanza per i rivenditori di giornali.
Chi vuole rinfrescarsi la memoria può rileggersi l’art. 10 dell’Accordo Nazionale.
Nel secondo paragrafo ecco l’altro obbligo del DL: quello di mettere “a disposizione” della rivendita un software denominato “ i2Edicola” finalizzato alla prestazione di alcuni servizi che vanno dal ricevimento delle bolle in anticipo al passaggio delle vendite con codice a barre, servizi che certamente sono di fondamentale importanza per una rivendita con 300/400 euro di fatturato settimanale!
Oddio, mi stava sfuggendo un altro obbligo del DL e cioè la messa a disposizione “senza alcun onere aggiuntivo” (ma come sono carini e gentili) le seguenti implementazioni del software, peraltro ancora non disponibili:
·         Analisi annuale con confronto esercizio precedente
·         Analisi di marketing per tipologia di prodotto e andamento delle vendite
·         Analisi vendite giornaliere
Direi che questi dati sono effettivamente la panacea contro tutti i mali delle edicole e in particolare per quelle definite “antieconomiche” dal DL.
Per inciso, una persona esperta di informatica mi ha detto che non si tratterebbe di “software” ma di una piattaforma con accesso tramite password.

Art. 2 - Obblighi della rivendita.
Sono riportati quasi letteralmente tutti i compiti attribuiti al rivenditore dal ricordato art. 10 dell’Accordo Nazionale però non è indicato il diritto a restituire eventuali copie dimenticate ma non credo che la cosa sia voluta (a volte racconto bugie).

Art. 3 – Pagamenti forniture e termine per contestazioni.
Niente da dire se non che in caso di ritardato pagamento sono previsti interessi di mora: chissà se gli stessi interessi di mora saranno corrisposti al rivenditore nel caso di un mancato accredito di una resa regolarmente effettuata.
Lo stesso discorso può essere fatto sul termine per le contestazioni. A pena di decadenza le contestazioni devono essere fatte entro sette giorni dalla consegna dell’estratto conto ma nessun termine è stabilito per un riscontro da parte del DL.

Art. 4 – Compensi.
Il compenso di cui si parla nell’articolo è quello che il rivenditore si obbliga a corrispondere per “i servizi meglio descritti all’articolo 1, secondo capoverso” e cioè il software denominato i2Edicola. Tale compenso può essere anche di 120,00 euro mensili (oltre l’IVA), lo paghi anche se chiudi per ferie ed è soggetto a revisione annuale. Quindi una rivendita con un fatturato di 300/400 euro settimanali non solo dovrà versare al DL un compenso annuale di 1.756,80 euro per un servizio che non porterà sicuramente alcun beneficio ma dovrà anche, se vuole almeno utilizzarlo, acquistare un computer e un lettore ottico.
Quanto incide il costo di questi favolosi servizi? In un mese non basta la vendita di 540 (cinquecentoquaranta) quotidiani. 

Art. 5 – Garanzie.
In alcune versioni del contratto questo articolo non è presente ma sicuramente per errore: impossibile che il DL rinunci alle fideiussioni.
La fideiussione pretesa è bancaria a prima richiesta; l’importo si aggira intorno a quattro volte quello delle forniture (attenzione, delle forniture non del venduto).

Art. 6 – Sospensione delle forniture.
La sospensione delle forniture può essere fatta, senza alcun preavviso (e questo in aperto contrasto con quanto stabilito dall’art. 10 del vigente Accordo Nazionale), in caso di mancato o ritardato pagamento anche di un solo estratto conto . Ma non basta, l’eventuale riattivazione delle forniture è rimessa all’insindacabile giudizio della Martini Dumas spa. Ovvero, come disse il Marchese del Grillo: "Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo".

Mi pare che non ci sia molto da aggiungere.
Com’è noto il fatto è stato portato a conoscenza della Federazione Italiana Editori Giornali, dei principali Gruppi Editoriali, dei Distributori Nazionali, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non sono in grado di dire se qualcuno fornirà una risposta alla segnalazione. So di certo, però, che almeno un rivenditore ha dato formale incarico ai legali dello SNAG per denunciare la Martini Dumas spa.