mercoledì 30 luglio 2014

PESI E MISURE DIVERSE

Com’è noto, il nostro distributore locale ha interrotto la fornitura di giornali ad alcune edicole perché, a suo dire, antieconomiche.
E’ di questi giorni la notizia che il medesimo DL (contrariamente a quanto fatto finora) ha prontamente attivato la fornitura di giornali a un punto vendita non esclusivo – un bar/tabacchi sito in Lucca, Via Pisana – malgrado lo stesso disti 300 metri dalla rivendita di Viale Puccini, 300 metri dalla rivendita di Via San Donato, 400 metri dalla rivendita di Viale Luporini e 800 metri da altra rivendita sulla Via Pisana.
Si sussurra che il nuovo punto vendita non esclusivo corrisponda al DL un consistente contributo (per spese di trasporto? di gestione?  di … non so che) per cui non ha importanza se il rapporto sarà antieconomico; al distributore interessa solo incamerare il balzello a fronte di costi, vista l’ubicazione del p.v., praticamente inesistenti.
Questo, per i pochi che non l’hanno ancora capito, significa che l’asserita antieconomicità delle rivendite sospese è soltanto una forzatura per costringerle al pagamento di costi non dovuti.

Tutto ciò grazie a un Parlamento e a un Governo che non decidono, a una FIEG da tempo evanescente e rammollita, a Editori sideralmente lontani dalle edicole, al regime di monopolio in cui operano i distributori locali.

domenica 20 luglio 2014

VI PREGO, NON FIRMATE!

Alcuni rivenditori di giornali hanno ricevuto dalla Martini Dumas spa la lettera sotto riprodotta:


A chi ha preso appuntamento e si è recato in quel di Migliarino Pisano, è stato sottoposto un contratto il cui testo è visibile cliccando qui 
Vediamo nel dettaglio alcuni punti.
Art. 1 – Obblighi del Distributore Locale.
Nel primo paragrafo l’unico obbligo a carico del DL è quello di effettuare l’attività di distribuzione di prodotti editoriali provvedendo in particolare al trasporto dei prodotti e al ritiro delle copie invendute.
Cinque righe, un solo obbligo, senza peraltro indicare chiaramente che il trasporto e il ritiro resa dev’essere “franco punto vendita”.
Un solo obbligo, dicevo, mentre il vigente Accordo Nazionale ne prevede ben 16 e tutti di fondamentale importanza per i rivenditori di giornali.
Chi vuole rinfrescarsi la memoria può rileggersi l’art. 10 dell’Accordo Nazionale.
Nel secondo paragrafo ecco l’altro obbligo del DL: quello di mettere “a disposizione” della rivendita un software denominato “ i2Edicola” finalizzato alla prestazione di alcuni servizi che vanno dal ricevimento delle bolle in anticipo al passaggio delle vendite con codice a barre, servizi che certamente sono di fondamentale importanza per una rivendita con 300/400 euro di fatturato settimanale!
Oddio, mi stava sfuggendo un altro obbligo del DL e cioè la messa a disposizione “senza alcun onere aggiuntivo” (ma come sono carini e gentili) le seguenti implementazioni del software, peraltro ancora non disponibili:
·         Analisi annuale con confronto esercizio precedente
·         Analisi di marketing per tipologia di prodotto e andamento delle vendite
·         Analisi vendite giornaliere
Direi che questi dati sono effettivamente la panacea contro tutti i mali delle edicole e in particolare per quelle definite “antieconomiche” dal DL.
Per inciso, una persona esperta di informatica mi ha detto che non si tratterebbe di “software” ma di una piattaforma con accesso tramite password.

Art. 2 - Obblighi della rivendita.
Sono riportati quasi letteralmente tutti i compiti attribuiti al rivenditore dal ricordato art. 10 dell’Accordo Nazionale però non è indicato il diritto a restituire eventuali copie dimenticate ma non credo che la cosa sia voluta (a volte racconto bugie).

Art. 3 – Pagamenti forniture e termine per contestazioni.
Niente da dire se non che in caso di ritardato pagamento sono previsti interessi di mora: chissà se gli stessi interessi di mora saranno corrisposti al rivenditore nel caso di un mancato accredito di una resa regolarmente effettuata.
Lo stesso discorso può essere fatto sul termine per le contestazioni. A pena di decadenza le contestazioni devono essere fatte entro sette giorni dalla consegna dell’estratto conto ma nessun termine è stabilito per un riscontro da parte del DL.

Art. 4 – Compensi.
Il compenso di cui si parla nell’articolo è quello che il rivenditore si obbliga a corrispondere per “i servizi meglio descritti all’articolo 1, secondo capoverso” e cioè il software denominato i2Edicola. Tale compenso può essere anche di 120,00 euro mensili (oltre l’IVA), lo paghi anche se chiudi per ferie ed è soggetto a revisione annuale. Quindi una rivendita con un fatturato di 300/400 euro settimanali non solo dovrà versare al DL un compenso annuale di 1.756,80 euro per un servizio che non porterà sicuramente alcun beneficio ma dovrà anche, se vuole almeno utilizzarlo, acquistare un computer e un lettore ottico.
Quanto incide il costo di questi favolosi servizi? In un mese non basta la vendita di 540 (cinquecentoquaranta) quotidiani. 

Art. 5 – Garanzie.
In alcune versioni del contratto questo articolo non è presente ma sicuramente per errore: impossibile che il DL rinunci alle fideiussioni.
La fideiussione pretesa è bancaria a prima richiesta; l’importo si aggira intorno a quattro volte quello delle forniture (attenzione, delle forniture non del venduto).

Art. 6 – Sospensione delle forniture.
La sospensione delle forniture può essere fatta, senza alcun preavviso (e questo in aperto contrasto con quanto stabilito dall’art. 10 del vigente Accordo Nazionale), in caso di mancato o ritardato pagamento anche di un solo estratto conto . Ma non basta, l’eventuale riattivazione delle forniture è rimessa all’insindacabile giudizio della Martini Dumas spa. Ovvero, come disse il Marchese del Grillo: "Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo".

Mi pare che non ci sia molto da aggiungere.
Com’è noto il fatto è stato portato a conoscenza della Federazione Italiana Editori Giornali, dei principali Gruppi Editoriali, dei Distributori Nazionali, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non sono in grado di dire se qualcuno fornirà una risposta alla segnalazione. So di certo, però, che almeno un rivenditore ha dato formale incarico ai legali dello SNAG per denunciare la Martini Dumas spa.