martedì 24 luglio 2012

I FURBETTI DELLO SCONTO


Ho costatato che in questi ultimi due mesi sono aumentati in misura esponenziale i prodotti forniti in conto deposito con una giacenza prevista in edicola superiore ai sessanta giorni e che hanno uno sconto lordo del 19 per cento sul prezzo di vendita.
Ricordo che l’articolo 13 del vigente Accordo Nazionale stabilisce che i prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale (quindi trimestrali, quadrimestrali, semestrali e numeri unici) devono essere comunque richiamati in resa entro il sessantesimo giorno dalla data di distribuzione.
Sono previste eccezioni solo per il prodotto che fa riferimento a servizi pubblici (es. orari ferroviari), per le figurine (se da incollare in un album di raccolta) e le carte da collezione. Sulle figurine deve però essere corrisposto lo sconto del 24 per cento mentre sulle carte da collezione quello del 29 per cento.
Da ciò si deduce che i prodotti forniti con lo sconto del 19 per cento, indipendentemente dalla fuorviante indicazione nel titolo come FIG., BLIST. o altro, non hanno alcun diritto a rimanere in edicola per un periodo superiore ai sessanta giorni e il rivenditore non deve assolutamente tener conto di diverse indicazioni né del distributore né dell’editore.
Quando ricevete tali prodotti valutate bene se non sia il caso di usufruire immediatamente delle possibilità previste dall’art.39 altrimenti cercate in edicola il posto più “adatto” dove metterli ricordandovi però di andare a cercarli per la resa subito dopo il sessantesimo giorno dalla data di distribuzione.
Questi elencati sotto sono gli ultimi arrivi di prodotti “furbetti” (sconto 19 per cento e permanenza anche fino a 180 giorni):
TITOLO
SOTTOTITOLO
NUMERO
DATA DISTR.
BAG CASA DI TOPOLINO
TOPSB                        
2011
12-giu-12
FIG.WOMEN'S FITN.COM
MAGIKI                       
20006
21-giu-12
FLOWP.SNAP WATCH 201
SNAPON1                       
20111
15-giu-12
MARIE CLAIRE MAISON
+ MC TRAVEL 13
20008
26-giu-12
PSYCHOLOGIES MAGAZIN
20006
9-giu-12
SUPERP.FASHION ME BO
FASSP                        
20039
6-lug-12
SUPERP.INVIZIMALS SH
INVSP                        
20032
6-lug-12
VALIG.MAGNETIC GOAL
MAGGV                        
20012
29-giu-12
FIG.BATTLE SPIRITS C
BSC3B                        
20022
12-lug-12
MAZZO BATT.SPIRTS CA
BSC3M                        
20022
12-lug-12
MINIBOX SECCHIO BELL
SECB                         
20001
12-lug-12
BLIST.OROLOGIO MULTI
ORBAR                        
20001
14-lug-12
SHOPP.2012 CUBOLOTTI
CUBS12                       
20115
18-lug-12

Cercherò di aggiornare periodicamente l’elenco.

domenica 8 luglio 2012

CONSIDERAZIONI PERSONALI


Torno un attimo sull’art. 39.
Ho il diritto di restituire anticipatamente delle pubblicazioni per diminuire l’importo dell’estratto conto.
Bene. L’edicola è invasa da prodotto invendibile: quale scegliere?
Innanzitutto quello che viene addebitato immediatamente, ma è sempre tanta roba. Allora do la precedenza a quello fornito in misura super esagerata, ma è necessario aggiungere ancora qualche altro criterio. La scelta deve valutare anche quanto mi può rendere l’eventuale vendita di una pubblicazione quindi un occhio al prezzo (quanto mi rimane su un prezzo di copertina di 0,50?) e l’altro occhio sullo sconto. Sembra che pochi siano attenti a questo aspetto: in edicola ci sono un’infinità di pubblicazioni che sembrano l’una un clone dell’altra eppure  può capitare che abbiano una scontistica differente.
Nella bolla di consegna, dopo il prezzo netto compaiono, di regola, tre lettere ed è la seconda lettera da tenere d’occhio: A significa 19% di sconto, B vuol dire 24%, C sta per 29%.
Quindi se ho difficoltà a pagare l’estratto conto e devo scegliere tra due testate meglio inserire in resa pubblicazioni con sconto al 19% per due motivi: il primo che l’importo da calcolare in resa (a parità di prezzo) è maggiore, il secondo che potrò poi tentare la vendita della testata rimasta che mi darà un utile più alto.
Allo stesso modo conviene operare per le segnalazioni di forniture esuberanti di pubblicazioni in conto deposito. Anche in questo caso c’è abbondanza di prodotti simili se non uguali per cui meglio chiedere la diminuzione (e quindi il richiamo in resa) di quelli contraddistinti da quella maledetta lettera A.
Se proprio non ve la sentite di far valere i vostri diritti o se non avete necessità di eliminare la “fuffa”, almeno favorite la vendita di quei prodotti che hanno uno sconto maggiore. Lapalissiano, no?

lunedì 2 luglio 2012

QUESTO BENEDETTO ART. 39

Il 18 giugno si è tenuta un’assemblea dei rivenditori di giornali e agli intervenuti il Vice Presidente Nazionale Andrea Innocenti ha ampiamente illustrato la nuova normativa introdotta dall’art. 39 del D.L. n. 1 del 20 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012.
Ricordando che le nuove norme non hanno modificato il regime autorizzatorio e di pianificazione previsto dal Decreto Legislativo n. 170/2001, è necessario evidenziare che l’art. 39 ha cambiato sostanzialmente alcune regole del rapporto con i distributori locali riconoscendo agli edicolanti diritti e facoltà di notevole importanza che possiamo così sintetizzare:
1)      Con la possibilità di rendere, in compensazione, i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni finanziarie è consentita, in pratica, la resa anticipata delle pubblicazioni fornite con pagamento immediato da eseguire possibilmente utilizzando un modello conforme a quello pubblicato a pagina 8 del numero 3 di Azienda Edicola (questo per facilitare i controlli).
2)      L’edicolante potrà defalcare il valore delle pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile: ciò significa che qualora tale valore non sia riportato nell’estratto conto lo stesso potrà essere sottratto dall’importo dell’estratto conto medesimo.
3)      Ad avviso dello SNAG Nazionale, anche se non previsto espressamente, la resa anticipata dovrà essere esercitata tenendo conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza imprenditoriale. Sicuramente nessun edicolante ha interesse a una massiccia restituzione anticipata delle pubblicazioni ricevute poiché rischierebbe di non aver niente da vendere ma, a mio modesto parere, non può nemmeno essere totalmente vincolato (lui soltanto) a un principio inosservato da editori, da distributori nazionali e locali, dalla grande distribuzione, dai punti di vendita non esclusivi. Trattenere in edicola almeno una copia di una pubblicazione è certamente conveniente ma non lo è se quel prodotto è un ricopertinato, un ribollinato, un ridistribuito, insomma se è uno sporco sistema per drenare contanti. Ritengo quindi che la restituzione immediata di tali prodotti sia consentita anche perché hanno già usufruito della parità di trattamento al momento della prima uscita e quel principio non è immortale!
4)      Altra norma importante e utile è quella riguardante la facoltà dell’edicolante di contestare al distributore locale sia le carenze sia gli eccessi di fornitura rispetto alla domanda di mercato che costituiscono, qualora non giustificate, pratica commerciale scorretta (utilizzare possibilmente il modello a pagina 9 del citato Azienda Edicola). Sempre a mio parere, sarà difficile ottenere un adeguamento delle forniture in difetto poiché il distributore locale potrà giustificarsi adducendo (in alcuni casi correttamente) una carenza d’invio da parte dell’editore. Diversamente non ci sono scusanti per gli eccessi di fornitura: i prodotti in eccesso devono essere richiamati in resa entro cinque giorni dalla segnalazione.
5)      Tra i prodotti ricevuti in eccesso rispetto alle esigenze del punto di vendita, rientrano anche quelli in cui la fornitura è limitata a una sola copia solitamente invenduta nelle precedenti uscite nonché quelli forniti in conto deposito sempre se l’invio è superiore alle statistiche di vendita. In quest’ultima ipotesi l’accredito sarà effettuato per numero di copie e non per valore poiché trattasi di prodotto non pagato.
6)      Qualsiasi problema con il distributore locale in merito alle facoltà di cui sopra dovrà essere segnalato immediatamente a questo Sindacato.
7)      Raccomandiamo a tutti gli edicolanti di non stipulare e sottoscrivere alcun tipo di accordo o contratto col distributore locale poiché potrebbero contenere condizioni peggiorative rispetto a quanto garantito dall’art. 39.