giovedì 2 febbraio 2017

LEGGE 26 OTTOBRE 2016 N. 198

Il 1° gennaio di quest’anno è entrato in vigore l’articolo 8 della legge 26 ottobre 2016 n. 198.
Da tale data i punti di vendita esclusivi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento nella vendita esclusivamente alle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
L’articolo precisa dettagliatamente i requisiti delle pubblicazioni regolari:
·         sono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale (non è quindi valida l’indicazione “in corso di registrazione al tribunale “);
·         quelle che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare (quotidiano, settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale);
·         quelle che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47;
·         quelle che recano stampati sul prodotto (non regolari etichette adesive o simili) e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
Ovviamente la data della pubblicazione e la data di prima immissione nel mercato sono due date distinte.


Nella pubblicazione di cui sopra - regolare – ci sono tutti gli elementi.



Su Sale &Pepe manca la periodicità (mensile) e quindi è irregolare come è irregolare la seguente per due motivi: manca la data di prima immissione nel mercato e gli altri dati non sono stampati sul prodotto ma su una etichetta autoadesiva.


La seguente pubblicazione è assolutamente irregolare: gli unici dati, peraltro apposti con una etichetta autoadesiva, sono la periodicità e il codice a barre, mancano ambedue le date prescritte dalla legge.

Più che perfetta invece quest’ultima dove le date sono addirittura tre: è inserita anche quella di fine vendita!

Un’ulteriore precisazione: ho visto pubblicazioni (non ho foto disponibili) con date a mio avviso non conformi alla legge.
La data di prima immissione nel mercato deve essere estesa, ad esempio 10 febbraio 2017, non è sicuramente regolare indicare solo il mese e l’anno (febbraio 2017).
L’altra data richiesta dalla legge si riferisce alla data della pubblicazione ed è collegata alla sua periodicità: su un mensile deve essere stampato ad esempio Gennaio 2017, su un bimestrale Gennaio-Febbraio 2017 e così via in base alla periodicità. Non è certamente consentita l’indicazione di una data priva dell’anno di riferimento (solo Gennaio, per esempio).
Per quanto concerne le figurine, le bustine e flowpack contenenti oggetti vari, cartelle di adesivi, tatuaggi o simili si precisa che:
a)      Le figurine (che hanno un proprio codice a barre) pur essendo prodotti editoriali, sono destinate a integrare o completare un album: è quindi solo su quest’ultimo prodotto che devono essere stampati tutti i dati previsti dalla citata legge n.198/2016
b)      Le altre bustine e flowpack contenenti oggetti vari, adesivi, tatuaggi e similari devono recare stampati sulle singole bustine e flowpack le indicazioni più volte ricordate (non regolare l’indicazione apposta sulle sole scatole o cartelle di assemblaggio)
c)       Il distributore locale è solito utilizzare sulla bolla di consegna l’indicazione FIG. (figurine) anche per prodotti consistenti in bustine con oggetti vari che peraltro, non essendo destinati a integrare un album, rientrano nell’ipotesi di cui al punto b.
Che cosa significa assicurare la parità di trattamento dopo l’entrata in vigore del suddetto articolo 8?
Vuol dire che:
1.       Tutte le pubblicazioni (sia regolari sia non regolari) immesse nel mercato in precedenza (ricopertinate, ridistribuite, bollinate, stickerate, ecc.) possono essere restituite in resa;
2.       L’edicolante, nel libero esercizio di impresa e secondo le proprie valutazioni commerciali, può:
2.1.    Mettere in vendita anche le pubblicazioni non regolari e quelle ricopertinate, ridistribuite, ecc.
2.2.    Rifiutare la consegna o rendere anticipatamente - anche a distanza di giorni dalla consegna – le pubblicazioni non regolari e quelle che sono già state immesse nel mercato in precedenza.
Tutto abbastanza chiaro mi pare.
Ma, a distanza di un mese dall’entrata in vigore della norma in argomento ho la sensazione che pochi, pochissimi edicolanti si siano avvalsi della facoltà di rifiutare e di restituire le pubblicazioni irregolari.
Eppure è uno strumento di difesa che, se ben utilizzato, può portare a dei giovamenti. L'intento non è quello di rendere all'impazzata di tutto e di più, ma di spingere la filiera all'apertura di un tavolo di confronto sulla possibile distinzione del prodotto editoriale in funzione della sua carta d'identità, della sua permanenza in edicola e soprattutto delle condizioni economiche di vendita. Se gli editori vogliono continuare a vendere in edicola prodotti irregolari,  se vogliono ancora avvalersi  del competente lavoro degli edicolanti, devono concordare nuove modalità di invio, di pagamento e di resa ma soprattutto devono aumentare le percentuali degli aggi di questi prodotti.
Continuare a far entrare in edicola prodotti – anche se forniti in conto deposito – con sconti che vanno dal 18,77% al 17,48% e che non hanno quei requisiti che, di fatto, impediscono ridistribuzioni tese unicamente a drenare denaro dal cassetto degli edicolanti, è sicuramente sinonimo di autocastrazione!
Mi rendo conto che questo può significare anche perdere qualche vendita, che la gestione delle rese dei conto deposito necessità di attenzione e controlli più accurati, do per scontato che quasi sicuramente il distributore locale cercherà di contrastare le rese dei prodotti irregolari ma se la categoria dei giornalai vuole almeno sopravvivere DEVE FARE qualcosa.
 L’art. 8 dà la possibilità di farlo.



7 commenti:

  1. Salve, avrei un dubbio da sottoporvi. Si tratta dei compieghe. Essi non riportano le indicazioni tali da considerarli "regolari" ma la loro vendita è da effettuare in abbinamento con una pubblicazione, essa sì, "regolare". Sono restituibili? Grazie

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    1. Bellissima domanda! Ne hai una di riserva?
      Dammi un po' di tempo, sento l'avvocato

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    2. Dimenticavo, complimenti per l'articolo:-)

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    3. Questa è la risposta dell'avvocato:
      la legge si riferisce al termine “pubblicazione” senza specificare se trattasi di compiega, di abbinamento o di prodotto singolarmente venduto. Quindi sì, se non è regolare può essere restituito

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  2. Una precisazione al riguardo della registrazione della testata presso il Tribunale.
    L’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
    Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.”
    Fonte: http://www.comprovcomunicazioni-bz.org/it/cosa-facciamo/faq-roc.asp

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  3. Salve, approfitto della vostra disponibilità per chiedervi se anche le pubblicazioni estere distribuite in Italia devono possedere i requisiti di Legge (a parte la registrazione presso il Tribunale) per essere considerate "regolari". Grazie:-)

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