venerdì 19 novembre 2010

AUTORIZZAZIONI

Riportiamo il testo della lettera inviata a tutti i Sindaci della Provincia nella quale si evidenzia che, per quanto riguarda la vendita dei giornali, è tuttora necessario ottenere il rilascio di autorizzazione comunale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto n. 170 del 2001 e dal vigente Codice del Commercio della Regione Toscana.
Non essendo però possibile escludere l'eventualità che qualche amministrazione comunale possa adottare provvedimenti difformi è indispensabile informare il Sindacato Provinciale SNAG non appena venuti a conoscenza di tali provvedimenti così da consentire un intervento nelle sedi istituzionali opportune e/o il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Lucca, 17 novembre 2010
Prot. N. 38/7.tl

Ai Signori Sindaci della Provincia LORO SEDI

OGGETTO: Sistema autorizzatorio e di pianificazione per la vendita di giornali e periodici.

Ai fini di una corretta interpretazione della normativa vigente per la vendita di giornali e periodici, si ritiene doveroso evidenziare alle SS.LL. i seguenti elementi:

 il settore della vendita di quotidiani e periodici rimane soggetto al sistema autorizzatorio e di pianificazione comunale previsto dal Decreto n. 170 del 2001 (che non ha subito nessuna variazione);

 l’attuazione della Direttiva Bolkestein (cd. Direttiva Servizi) non ha riguardato tale settore (e infatti il Governo, sulla base delle indicazioni delle Commissioni Parlamentari, ha stralciato l’art. 71 che prevedeva l’introduzione della D.I.A. per la vendita di quotidiani e periodici);

 sul punto le Commissioni Parlamentari hanno affermato che è necessario non utilizzare il meccanismo della D.I.A. per le rivendite di giornali e periodici al fine di “conservare le garanzie a favore del pluralismo dell’informazione e nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell’editoria” (Commissione VII), di “contemperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetti di tutela da parte del legislatore comunitario, come … la tutela della libertà di informazione e la difesa dei consumatori” (Commissione XIV) e di non “pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all’informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (Commissioni II e X);

 il meccanismo autorizzatorio e di pianificazione attualmente previsto dal Decreto n. 170/2001 è per l’effetto necessario per la tutela del diritto di informare e di essere informati oltre a essere perfettamente compatibile con la Direttiva Servizi rispondendo ai requisiti di necessarietà, non discriminazione e proporzionalità;

 nessuna novità è stata introdotta con la normativa in tema di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto resta fermo il meccanismo autorizzatorio in quei settori soggetti a programmazione comunale come l’esercizio per la vendita di quotidiani e periodici.

Ciò premesso, auspichiamo che le SS.LL. si adoperino affinché i competenti uffici comunali si attengano ai principi suindicati.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

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