lunedì 2 luglio 2012

QUESTO BENEDETTO ART. 39

Il 18 giugno si è tenuta un’assemblea dei rivenditori di giornali e agli intervenuti il Vice Presidente Nazionale Andrea Innocenti ha ampiamente illustrato la nuova normativa introdotta dall’art. 39 del D.L. n. 1 del 20 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012.
Ricordando che le nuove norme non hanno modificato il regime autorizzatorio e di pianificazione previsto dal Decreto Legislativo n. 170/2001, è necessario evidenziare che l’art. 39 ha cambiato sostanzialmente alcune regole del rapporto con i distributori locali riconoscendo agli edicolanti diritti e facoltà di notevole importanza che possiamo così sintetizzare:
1)      Con la possibilità di rendere, in compensazione, i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni finanziarie è consentita, in pratica, la resa anticipata delle pubblicazioni fornite con pagamento immediato da eseguire possibilmente utilizzando un modello conforme a quello pubblicato a pagina 8 del numero 3 di Azienda Edicola (questo per facilitare i controlli).
2)      L’edicolante potrà defalcare il valore delle pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile: ciò significa che qualora tale valore non sia riportato nell’estratto conto lo stesso potrà essere sottratto dall’importo dell’estratto conto medesimo.
3)      Ad avviso dello SNAG Nazionale, anche se non previsto espressamente, la resa anticipata dovrà essere esercitata tenendo conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza imprenditoriale. Sicuramente nessun edicolante ha interesse a una massiccia restituzione anticipata delle pubblicazioni ricevute poiché rischierebbe di non aver niente da vendere ma, a mio modesto parere, non può nemmeno essere totalmente vincolato (lui soltanto) a un principio inosservato da editori, da distributori nazionali e locali, dalla grande distribuzione, dai punti di vendita non esclusivi. Trattenere in edicola almeno una copia di una pubblicazione è certamente conveniente ma non lo è se quel prodotto è un ricopertinato, un ribollinato, un ridistribuito, insomma se è uno sporco sistema per drenare contanti. Ritengo quindi che la restituzione immediata di tali prodotti sia consentita anche perché hanno già usufruito della parità di trattamento al momento della prima uscita e quel principio non è immortale!
4)      Altra norma importante e utile è quella riguardante la facoltà dell’edicolante di contestare al distributore locale sia le carenze sia gli eccessi di fornitura rispetto alla domanda di mercato che costituiscono, qualora non giustificate, pratica commerciale scorretta (utilizzare possibilmente il modello a pagina 9 del citato Azienda Edicola). Sempre a mio parere, sarà difficile ottenere un adeguamento delle forniture in difetto poiché il distributore locale potrà giustificarsi adducendo (in alcuni casi correttamente) una carenza d’invio da parte dell’editore. Diversamente non ci sono scusanti per gli eccessi di fornitura: i prodotti in eccesso devono essere richiamati in resa entro cinque giorni dalla segnalazione.
5)      Tra i prodotti ricevuti in eccesso rispetto alle esigenze del punto di vendita, rientrano anche quelli in cui la fornitura è limitata a una sola copia solitamente invenduta nelle precedenti uscite nonché quelli forniti in conto deposito sempre se l’invio è superiore alle statistiche di vendita. In quest’ultima ipotesi l’accredito sarà effettuato per numero di copie e non per valore poiché trattasi di prodotto non pagato.
6)      Qualsiasi problema con il distributore locale in merito alle facoltà di cui sopra dovrà essere segnalato immediatamente a questo Sindacato.
7)      Raccomandiamo a tutti gli edicolanti di non stipulare e sottoscrivere alcun tipo di accordo o contratto col distributore locale poiché potrebbero contenere condizioni peggiorative rispetto a quanto garantito dall’art. 39.

Nessun commento:

Posta un commento