Il 18 giugno
si è tenuta un’assemblea dei rivenditori di giornali e agli intervenuti il Vice
Presidente Nazionale Andrea Innocenti ha ampiamente illustrato la nuova
normativa introdotta dall’art. 39 del D.L. n. 1 del 20 gennaio 2012, convertito
in Legge n. 27 del 24 marzo 2012.
Ricordando
che le nuove norme non hanno modificato il regime autorizzatorio e di
pianificazione previsto dal Decreto Legislativo n. 170/2001, è necessario
evidenziare che l’art. 39 ha cambiato sostanzialmente alcune regole del
rapporto con i distributori locali riconoscendo agli edicolanti diritti e
facoltà di notevole importanza che possiamo così sintetizzare:
1)
Con la possibilità di rendere, in compensazione,
i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni
finanziarie è consentita, in pratica, la resa anticipata delle
pubblicazioni fornite con pagamento immediato da eseguire possibilmente utilizzando
un modello conforme a quello pubblicato a pagina 8 del numero 3 di Azienda
Edicola (questo per facilitare i controlli).
2)
L’edicolante potrà defalcare il valore delle
pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile: ciò significa che qualora
tale valore non sia riportato nell’estratto conto lo stesso potrà essere
sottratto dall’importo dell’estratto conto medesimo.
3)
Ad avviso dello SNAG Nazionale, anche se non
previsto espressamente, la resa anticipata dovrà essere esercitata tenendo
conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza
imprenditoriale. Sicuramente nessun edicolante ha interesse a una massiccia
restituzione anticipata delle pubblicazioni ricevute poiché rischierebbe di non
aver niente da vendere ma, a mio modesto parere, non può nemmeno essere
totalmente vincolato (lui soltanto) a un principio inosservato da editori, da
distributori nazionali e locali, dalla grande distribuzione, dai punti di
vendita non esclusivi. Trattenere in edicola almeno una copia di una
pubblicazione è certamente conveniente ma non lo è se quel prodotto è un ricopertinato,
un ribollinato, un ridistribuito, insomma se è uno sporco sistema per drenare
contanti. Ritengo quindi che la restituzione immediata di tali prodotti sia
consentita anche perché hanno già usufruito della parità di trattamento al
momento della prima uscita e quel principio non è immortale!
4)
Altra norma importante e utile è quella riguardante
la facoltà dell’edicolante di contestare al distributore locale sia le carenze
sia gli eccessi di fornitura rispetto alla domanda di mercato che
costituiscono, qualora non giustificate, pratica commerciale scorretta
(utilizzare possibilmente il modello a pagina 9 del citato Azienda Edicola). Sempre
a mio parere, sarà difficile ottenere un adeguamento delle forniture in difetto
poiché il distributore locale potrà giustificarsi adducendo (in alcuni casi
correttamente) una carenza d’invio da parte dell’editore. Diversamente non ci
sono scusanti per gli eccessi di fornitura: i prodotti in eccesso devono essere
richiamati in resa entro cinque giorni dalla segnalazione.
5)
Tra i prodotti ricevuti in eccesso rispetto alle
esigenze del punto di vendita, rientrano anche quelli in cui la fornitura è
limitata a una sola copia solitamente invenduta nelle precedenti uscite nonché quelli
forniti in conto deposito sempre se l’invio è superiore alle statistiche di
vendita. In quest’ultima ipotesi l’accredito sarà effettuato per numero di
copie e non per valore poiché trattasi di prodotto non pagato.
6)
Qualsiasi problema con il distributore locale in
merito alle facoltà di cui sopra dovrà essere segnalato immediatamente a questo
Sindacato.
7)
Raccomandiamo a tutti gli edicolanti di non
stipulare e sottoscrivere alcun tipo di accordo o contratto col distributore
locale poiché potrebbero contenere condizioni peggiorative rispetto a quanto
garantito dall’art. 39.
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